La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato da 612 milioni di…
Direttiva Copyright 2019: fair use ed eccezioni al copyright tra esigenze di apertura e necessità di indirizzo

di Valeria Falce
Dopo un percorso tortuoso e ad ostacoli tra tentativi di compromesso e ripensamenti repentini, la Direttiva Copyright (UE 2019/790) è ora legge. I punti da cui ha tratto le mosse il processo di modernizzazione del diritto di autore sono pacifici e certamente condivisibili:
– adeguare il copyright all’ecosistema digitale e alle sfide delle nuove tecnologie;
– rafforzare l’effettività dei diritti e promuovere un più maturo bilanciamento tra l’interesse degli autori/editori e quello generale, a salvaguardia «della stampa libera e pluralista» e a garanzia del «giornalismo di qualità e l’accesso dei cittadini all’informazione».
Viceversa, le soluzioni apprestate hanno animato il dibattito, spaccandolo almeno su due fronti: l’introduzione di un nuovo diritto a favore degli editori online di opere giornalistiche, per assicurare «la sostenibilità» del settore attraverso la compartecipazione alle nuove forme di sfruttamento promosse da aggregatori e operatori online;
– la “responsabilizzazione” delle piattaforme e degli Internet service provider (Isp) ogni volta che svolgano un «ruolo attivo» anche attraverso «l’ottimizzazione della presentazione dei materiali o la loro promozione».
Meno controverso si è presentato il sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autoriale(articoli 3-6), che è stato adeguato all’ambiente digitale e a quello transfrontaliero senza troppi scossoni e a cui sono dedicate le brevi note che seguono per le implicazioni tutt’altro che irrilevanti che, ad avviso di chi scrive, si accompagnano alle novità introdotte.
In particolare, gli Stati membri dovranno permettere agli organismi di ricerca ed agli istituti di tutela del patrimonio culturale le riproduzioni e le estrazioni di testo o dati, da qualunque opera, a scopi di ricerca scientifica, sempre che abbiano legittimo acceso alle stesse. Le copie realizzate potranno essere memorizzate e conservate anche per la verifica dei risultati della ricerca, ferma l’applicazione di misure che garantiscano la sicurezza e l’integrità delle banche dati in cui verranno ospitate.
Ancora in tema di Text and data mining, dovrà essere introdotta un’eccezione per le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati, da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso, a condizione che l’utilizzo delle stesse non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti, ad esempio attraverso strumenti che consentano la lettura automatizzata di contenuti resi pubblicamente disponibili online.
Ai sensi dell’articolo 5, gli Stati membri dovranno altresì consentire l’utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:
- a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e
- b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.
Tale limitazione potrebbe non estendersi a determinati utilizzi o tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato licenze che rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.
Come indennizzo per la libera utilizzazione proposta il legislatore europeo introduce un meccanismo facoltativo di riconoscimento di un equo compenso per i titolari dei diritti, il quale nel sistema italiano potrebbe ben cumularsi con un altro meccanismo indennitario, ovvero il diritto di copia privata, che già insiste sui device acquisti dalle scuole per le suddette finalità.
Con l’intento di garantire la conservazione dei patrimoni culturali, gli Stati membri potranno permettere agli istituti di tutela del patrimonio culturale le riproduzioni di qualunque opera o altri materiali, presenti nella propria collezione permanente.
In tema poi di libertà di panorama, dovrà assicurarsi che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione non sia soggetto a copyright, a meno che lo stesso qualifichi una creazione intellettuale propria dell’autore.
Non vanno dimenticate, infine, le eccezioni previste dalla direttiva (UE) 2017/1564, in attuazione del Trattato di Marrakech, tese a garantire alle persone con disabilità visiva o con altre difficoltà l’accesso a libri e ad altro materiale a stampa in formati idonei.
L’articolo è uno stralcio di un più ampio lavoro curato insieme a Maria Letizia Bixio in via di pubblicazione. Continua a leggere su Filodiritto.
Crediti immagine: Mario Lamma