skip to Main Content

AGCM: erogata sanzione da 1,5 mln a Vinted per pratica commerciale scorretta fornendo informazioni ingannevoli sui costi delle operazioni di compravendita

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso in data odierna l’indagine istruttoria nei confronti della società Vinted UAB, piattaforma di rivendita di abiti e accessori usati, irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per modalità scorrette di promozione della compravendita su www.vinted.it.

Secondo l’Autorità Vinted ha fornito informazioni ingannevoli sia in merito ai reali costi delle transazioni commerciali, pubblicizzate come gratuite, che sul prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online.

Secondo l’Antitrust Vinted ha promosso  – attraverso mezzi pubblicitari – claim incentrati sulla gratuità delle operazioni di compravendita e sull’assenza di commissioni, omettendo l’esistenza di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto iniziale del prodotto. Prezzi legati all’applicazione delle commissioni per la “Protezione Acquisti” e delle spese di spedizione.

L’Autorità ha inoltre accertato che all’interno del processo di acquisto dell’utente sussiste l’ingannevolezza delle modalità di prospettazione del prezzo effettivo dei prodotti commercializzati, ingannevolezza presente sia nella pagina dei risultati di ricerca/catalogo (homepage), nel prezzo effettivo dell’articolo reclamizzato, nell’esistenza e l’entità della commissione richiesta ai clienti per ogni acquisto effettuato sulla piattaforma che sulle spese di spedizione.

Le condotte scorrette risalgono ad almeno dicembre 2020 perpetrate dall’azienda Vinted, risultano integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ingannando i consumatori  inducendoli ad assumere una decisione circa l’acquisto di un prodotto sul sito www.vinted.it che non avrebbero altrimenti preso.

La società dovrà comunicare le iniziative assunte per superare le criticità evidenziate nella delibera dell’Autorità entro 60 giorni dalla notifica.

 

 

Approfondimenti:

Back To Top