La Commissione europea ha pubblicato la relazione 2024 sul Safety Gate, il sistema di allerta…
Tutela delle opere d’arte nell’Unione Europea: la Corte di Giustizia dell’UE chiarisce i diritti di proprietà intellettuale

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono obbligati a proteggere le opere d’arte nel loro territorio, a prescindere dal paese d’origine di tali opere o dalla nazionalità del loro autore. La Vitra, azienda svizzera produttrice di mobili di design, detiene diritti di proprietà intellettuale su alcune sedie create dai coniugi Charles e Ray Eames, cittadini statunitensi deceduti. Tra i modelli protetti, vi è la Dining Sidechair Wood, presentata per la prima volta nel 1950 all’interno di un concorso di design del Museum of Modern Art di New York.
La società olandese Kwantum ha commercializzato una sedia denominata “sedia Paris”, che secondo Vitra viola i diritti d’autore sulla Dining Sidechair Wood. Di conseguenza, Vitra ha intrapreso un’azione legale nei Paesi Bassi per far cessare la commercializzazione della sedia Paris. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha quindi presentato questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, riguardanti la protezione, ai sensi della direttiva 2001/29 e dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di opere delle arti applicate provenienti da paesi terzi e di autori non cittadini di Stati membri.
Nel diritto internazionale, la Convenzione di Berna stabilisce che gli autori dei paesi firmatari godono, negli altri paesi firmatari, degli stessi diritti degli autori nazionali. Tuttavia, esiste un’eccezione per le opere delle arti applicate, in base alla quale le parti contraenti hanno concordato una clausola di reciprocità sostanziale, che limita la protezione di tali opere nei paesi in cui esse sono tutelate solo come disegni o modelli.
La questione sollevata dalla Corte suprema dei Paesi Bassi riguarda se gli Stati membri possano applicare la clausola di reciprocità sostanziale per le opere delle arti applicate provenienti da paesi terzi, nonostante l’assenza di tale limitazione nel legislatore dell’Unione. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha risposto negativamente, affermando che gli Stati membri non sono più autorizzati ad attuare le disposizioni della Convenzione di Berna riguardanti tali opere.
La Corte ha chiarito che una situazione in cui una società richiede la protezione ai sensi del diritto d’autore per un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/29, a condizione che l’oggetto possa essere qualificato come “opera”. Inoltre, la Corte ha osservato che il legislatore dell’Unione ha considerato tutte le opere per le quali si richiede la tutela nel territorio dell’Unione, senza criteri legati al paese d’origine o alla nazionalità degli autori.
La Corte ha anche evidenziato che l’applicazione della clausola di reciprocità sostanziale metterebbe in discussione l’obiettivo della direttiva 2001/29 di armonizzare il diritto d’autore nel mercato interno, poiché tale clausola potrebbe portare a un trattamento differenziato delle opere delle arti applicate in vari Stati membri. Infine, la Corte ha sottolineato che le limitazioni ai diritti di proprietà intellettuale devono essere stabilite dalla legge, in conformità con la Carta. Pertanto, uno Stato membro non può invocare la Convenzione di Berna per esonerarsi dagli obblighi derivanti dalla direttiva 2001/29. In particolare, uno Stato membro non può applicare la clausola di reciprocità sostanziale nei confronti di un’opera originaria degli Stati Uniti d’America.
Approfondimenti: