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Minori e pubblicità mirata

MINORI E PUBBLICITÀ MIRATA
di Ilaria Garaci

 

SOMMARIO:

1. Premessa

2. Pubblicità personalizzata e nuove strategie di comunicazione commerciale. L’influencer marketing

3. La profilazione dei minori ai fini di marketing nel Regolamento (UE) 2016/679

4. Il divieto della pubblicità mirata e comportamentale ai minori nella nuova strategia dell’UE per il mercato unico digitale

 

 

1. Premessa
La rapidità dei processi tecnologici ha fortemente condizionato i modelli di business su cui si fonda la comunicazione commerciale, favorendo lo sviluppo di tecniche di marketing particolarmente invasive capaci di incidere negativamente sui consumatori, in particolare su quelli che, per ragioni varie, si trovano in condizioni di vulnerabilità più o meno accentuata, i quali abituali, se non compulsivi; sono essenzialmente finalizzate a condizionare le scelte economiche di quest’ultimo, soddisfacendo bisogni contingenti e immediati, ma possono altresì comportare una forte compressione della sua libertà di autodeterminazione, in grado di estendersi ben oltre la sfera economica e che né lo strumento del consenso, né la trasparenza formale del trattamento dei dati sono in grado di escludere. La significativa evoluzione del mercato dei servizi digitali e in particolare di quelli media audiovisivi (dovuta quest’ultima alla convergenza tra la televisione e i servizi internet) ha determinato una maggiore esposizione degli utenti alle nuove forme di comunicazione commerciale, ulteriormente aggravata a seguito della crisi pandemica da Covid -19. Di qui l’esigenza di un intervento regolatorio a livello europeo in grado di delineare un nuovo quadro giuridico uniforme per le piattaforme on line, con l’obiettivo di approntare una più efficace tutela alle persone e alla loro dignità nella rete.

Tale prospettiva sembra essere stata accolta nell’ambito della nuova strategia europea per il digitale attraverso alcune importanti iniziative legislative, fra le quali si segnalano le due proposte di regolamento pubblicate dalla Commissione europea nel 2020: il Digital Services Act, incentrato su una maggiore trasparenza e responsabilità delle piattaforme on line in merito ai contenuti che ospitano e il Digital Markets Act (DMA), che regola i cosiddetti gatekeepers, ovvero le piattaforme con almeno 45 milioni di utenti attivi mensili; nonché la Direttiva
(UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (AVSMD) che ha esteso la regolamentazione originariamente applicabile ai soli servizi lineari (trasmissioni televisive regolari) ai servizi non lineari (includendo i servizi di media
audiovisivi a richiesta), la quale è stata in Italia attuata con il d.lgs 8 novembre 2021, n. 208. se, da un lato, si vedono ampliate le possibilità di accesso ai diversi beni, servizi e contenuti digitali, dall’altro lato, si trovano maggiormente esposti ai relativi rischi. Tali tecniche, unitamente alle generali strategie persuasive correlate al design dei prodotti e dei servizi digitali, sono orientate ad attirare in misura crescente l’attenzione dell’utente, fino ad indurlo a  comportamenti  abituali, se non compulsivi; sono essenzialmente finalizzate a condizionare le scelte economiche di quest’ultimo, soddisfacendo bisogni contingenti e immediati, ma possono altresì comportare una forte compressione della sua libertà di autodeterminazione, in grado di estendersi ben oltre la sfera economica e che né lo strumento del consenso, né la trasparenza formale del trattamento dei dati sono in grado di escludere.

 

 

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