Diritto Mercato e Tecnologia Numero speciale 2024 Tutela del corpo e normativa sui trapianti…
Garanzie del voto e nuove tecnologie: profili problematici
di Mario Palma
Abstract
This essay relates to the compatibility of the new procedures for the exercise of the voting right – which arise from the technological evolution – with the guarantees set forth by article 48 of the Italian Constitution. The new possibilities offered by the technological evolution have allowed the use of voting and/or of counting votes procedures by means of mechanical and electronical devices, and even by the use of the Web. However the adoption and the use of the above instruments have to be balanced with the need to ensure the principles of freedom, personality, privacy and equality of the vote. In this regard, from the analysis of the different above mentioned voting procedures by mechanical and/or electronical devices, it results that the latters do not seem always able to comply with the guarantees provided for by article 48 of the Italian Consitution. ll saggio ha ad oggetto la compatibilità delle nuove modalità di esercizio del diritto di voto che hanno trovato impulso nell’evoluzione tecnologica rispetto alle garanzie poste dall’art. 48 Cost. Le nuove possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico hanno consentito di adottare modalità di espressione del voto e/ o di scrutinio dei voti mediante strumenti meccanici ed elettronici e finanche attraverso la rete internet. L’adozione e l’utilizzo di tali strumenti deve essere necessariamente mediato dalla necessità di garantire i requisiti di libertà personalità, segretezza e uguaglianza del voto. Dall’analisi delle diverse modalità di voto meccanizzato e/o informatizzato, emerge un quadro che non sembra in grado di assicurare sempre il rispetto delle garanzie di cui all’art. 48 cost. Sommario
- Le garanzie del voto ai sensi dell’art. 48 Cost.
- Le modalità di voto presso postazioni pubbliche: il voto automatizzato
- Il voto a distanza e le nuove tecnologie: il voto via internet
- Conclusioni.
1. Le garanzie del voto ai sensi dell’art. 48 Cost.
I requisiti del voto furono fissati, inizialmente, nella legge elettorale per l’Assemblea costituente di cui al D. Lgs. Lgt. n. 74 del 10 marzo 1946. L’art. 1, comma 1, della citata legge elettorale del 1946 affermava che: «l’Assemblea Costituente e’ eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti». In dottrina si è rilevato come la legge del 1946 abbia esercitato una decisiva influenza sulle successive elaborazioni normative, anche di rango costituzionale, in materia elettorale.[1] Nella Costituzione il diritto di voto è stato disciplinato nel Titolo IV, dedicato ai rapporti politici. In particolare l’art. 48, comma 2, della Costituzione afferma che «il voto è personale ed uguale, libero e segreto»; i caratteri di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza rappresentano le garanzie che la Costituzione appresta per l’esercizio democratico del diritto di voto[2]. Il diritto di voto è personale, in quanto nessuno può cedere o delegare l’esercizio di tale diritto ad un terzo soggetto[3] e tutti i cittadini devono, di regola, esprimere di persona il proprio voto. È, tuttavia, prevista un eccezione nell’ ipotesi in cui, per via di menomazioni fisiche, quali cecità o paralisi, l’elettore richieda la presenza di un accompagnatore al fine di esprimere il proprio voto.[4] La Costituzione, inoltre, sancisce l’uguaglianza del voto, in quanto espressione del principio di uguaglianza e della parità dei cittadini, ai sensi dell’art. 3 Cost.; da ciò deriva il divieto di voto multiplo e il divieto di voto plurimo[5]. In merito va rilevato come, secondo la Corte Costituzionale, l’uguaglianza del voto, prevista ai sensi dell’art. 48 comma 2 Cost., vada intesa come esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini in condizioni di parità[6] ma non anche nel senso che «il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali»[7]. In dottrina, sulla base del suddetto orientamento, si è affermato che dal tenore della disposizione di cui all’art. 48 comma 2 Cost. non può evincersi una indicazione specifica da parte del Costituente per un sistema elettorale di tipo proporzionale [8]. Secondo parte della dottrina, tuttavia, il sistema proporzionale è il più idoneo a garantire l’uguaglianza negli effetti del voto.[9] Il diritto di voto deve, inoltre, essere esercitato liberamente [10] ; la garanzia della libertà del voto si concretizza, in primo luogo, nella assicurazione per l’elettore, di potere esercitare il diritto di voto senza subire pressioni o minacce, fisiche o psicologiche[11]. In secondo luogo, l’elettore deve potere esprimere un voto consapevole, assicurato da un’informazione il più possibile completa[12] in merito alle proposte politiche in campo[13]. Infine, il voto deve essere segreto[14]; la garanzia della segretezza appare strettamente collegata alla garanzia della libertà del voto in quanto posta a tutela dei singoli rispetto a possibili tentativi di coercizione da parte di terzi.[15] In dottrina si è affermato che la garanzia della segretezza non opera solo internamente, a tutela dell’elettore[16] , ma anche esternamente, a tutela della legittimità delle operazioni elettorali, in quanto è «necessario che tutti gli elettori siano ragionevolmente certi della effettiva segretezza del voto espresso di ciascuno. Da qui l’indispensabilità di postazioni di voto (o di trasmissione del voto) pubbliche e sorvegliate»[17]. Garantendo la segretezza del voto anche esternamente, nel senso di non consentire all’elettore qualsiasi forma di esposizione del voto espresso a terzi, si rendono più difficili fenomeni di corruzione o di scambio elettorale. In dottrina si è affermato che sia il requisito della segretezza che il requisito della personalità hanno carattere strumentale rispetto alla garanzia della libertà del voto.[18] L’effettività delle garanzie del voto è diretta conseguenza delle modalità pratiche predisposte per l’esercizio del diritto. A partire dalle elezioni per l’Assemblea costituente del 1946, si ritenne di rendere effettive le garanzie del voto mediante l’adozione della scheda di Stato[19] e l’indicazione di modalità di espressione dello voto improntate alla segretezza.[20] A tali modalità di espressione del voto si sono accompagnate nell’ordinamento italiano tecniche di scrutinio che, sebbene si siano distinte per la previsione di adempimenti volti a tutelare la certezza e la correttezza dello spoglio dei voti espressi, si affidavano sempre all’attività manuale degli scrutatori. Nel corso del tempo, tuttavia, si sono avanzate un certo numero di proposte di legge[21] che hanno suggerito l’adozione di nuove tecniche per lo svolgimento delle operazioni di voto e/o per le operazioni di scrutinio[22]. Tali proposte hanno trovato impulso nell’evoluzione tecnologica[23] che ha favorito, per altro aspetto, l’emersione dei processi di e-government[24], e nelle esperienze maturate in altri paesi. Le possibili modalità di voto mediante strumenti elettronici sono molte e tra loro molto diversificate, prevedendo sia l’uso di macchinari siti presso i seggi e utilizzati per l’espressione del voto e/o lo scrutinio ( in tal caso appare opportuno parlare di voto automatizzato più che di voto elettronico) sia ipotesi in cui si è reso possibile agli elettori esprimere il proprio voto mediante strumenti di comunicazione a distanza, quali il telefono o la rete internet, senza necessità di recarsi al seggio[25] Tali proposte, relative all’adozione nell’ordinamento italiano di nuove modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, hanno dato adito a più di un dubbio legato alla necessità di rispettare le garanzie di cui all’art. 48 comma 2 Cost.
2. Le modalità di voto presso postazioni pubbliche: il voto automatizzato.
Le modalità di esercizio del diritto di voto sono state divise in dottrina in due categorie: le forme di voto presidiato e le forme di voto non presidiato[26]. Per forme di voto presidiato si intendono modalità di esercizio del diritto presso postazioni pubbliche e soggette a sorveglianza. Tramite la previsione di seggi presso luoghi pubblici e soggetti a sorveglianza si può assicurare la tutela delle garanzie di personalità-uguaglianza e segretezza-libertà del voto[27]. Le forme di voto non presidiato si caratterizzano, invece, per la mancanza di un luogo pubblico e sorvegliato ove esercitare il diritto di voto; in particolare, il voto per corrispondenza, via telefono o attraverso internet sono forme di voto non presidiato.[28] Nell’ordinamento italiano l’adozione di forme di voto presso postazioni pubbliche e sorvegliate appaiono prevalenti; tuttavia, esistono alcune eccezioni rappresentate dalla possibilità, offerta agli italiani residenti all’estero, di votare per corrispondenza, la più tradizionale forma di voto a distanza[29]. Le forme di voto presso postazioni pubbliche hanno luogo mediante diverse modalità; in dottrina tali modalità di espressione del voto sono state raggruppate il 5 categorie, che rispecchiano le differenti soluzioni utilizzate negli Stati Uniti d’America; tali sistemi consistono nel voto mediante schede di carta; mediante schede perforate; mediante le c.d. lever machine; mediante la lettura ottica ed, infine, mediante sistemi di tipo elettronico(o più precisamente, di tipo automatizzato)[30]. Il sistema di voto elettronico presso postazioni pubbliche presuppone l’utilizzo da parte dell’elettore di un’apposita macchina che ha sede presso il seggio[31]. Le procedure attraverso cui tali macchine registrano la volontà dell’elettore possono essere differenti, potendo prevedere o meno l’utilizzo di una scheda a supporto della macchina elettronica, tuttavia, a prescindere dal procedimento di registrazione dei voti espressi, l’utilizzo di modalità elettroniche per l’espressione del voto si caratterizza per alcuni elementi, sia positivi che negativi. In primo luogo, l’adozione di modalità elettroniche per l’espressione del voto consente di limitare le ipotesi di annullamento per l’erronea compilazione della scheda elettorale o per la scarsa leggibilità dei segni apposti su di essa[32] In dottrina si è affermato che «tali “incidenti di percorso” possono essere del tutto eliminati attraverso le procedure informatiche in quanto assistite da idonei helping-tools e dalla previsione di “cancelli” obbligati, fino alla definitiva conferma del voto da parte dell’elettore».[33] È stato osservato in dottrina come sbagliare nell’esprimere il voto mediante apparecchi elettronici non sarebbe possibile, in quanto i programmi elettronici consentono solo di esprimere la propria preferenza, oppure di votare scheda bianca senza inesattezze ed imprecisioni tali da determinarne l’annullamento[34]. Per altro verso, il voto mediante apparecchi elettronici presenta alcuni aspetti problematici in relazione, in particolare, alle modalità di scrutinio[35], che avviene, di regola, sulla base di un procedimento automatizzato[36]. Un simile procedimento, rende difficile la verifica del calcolo dei risultati da parte dell’autorità giudiziaria ove sorgano delle contestazioni, in quanto la mancanza di schede cartacee non consente il riconteggio dei voti[37]; è pur vero che tale problema potrebbe essere superato dalla presenza di sistemi ausiliari di registrazione dei voti ma, nondimeno, la verifica successiva appare di difficile realizzazione. Inoltre, sono state sollevate perplessità circa la garanzia del requisito della segretezza e circa la possibilità di risalire all’elettore sulla base del voto registrato. Infine, in dottrina si è rilevato che la garanzia circa il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio si lega all’affidabilità del software utilizzato per il conteggio dei voti; la necessita di garantire l’ affidabilità del software è sentita nei diversi paesi che utilizzano forme di voto elettronico e, in diversi casi, la soluzione accolta è stata quella di renderne pubblico il codice sorgente[38]. Una simile procedura presenta di per sé alcuni aspetti problematici in quanto tali software sono assoggettati al segreto industriale da parte delle società produttrici.
3. Il voto a distanza e le nuove tecnologie: il voto via internet.
Le forme di voto a distanza, si caratterizzano per la circostanza che gli elettori non sono tenuti a presentarsi fisicamente presso il seggio elettorale per esprimere il proprio voto che viene trasmesso mediante mezzi di comunicazione a distanza e, tradizionalmente, sono riferibili all’ipotesi del voto per corrispondenza[39]. Con il progresso dell’evoluzione tecnologica, tuttavia, le forme di voto a distanza si sono ampliate sia all’ipotesi del voto via telefono sia all’ipotesi del voto via internet. In dottrina è stato rilevato come le disposizioni che consentono l’esercizio di forme di voto a distanza sono il frutto della necessità di mediare tra il diritto dei cittadini di votare e il diritto alla mobilità, inteso come diritto a circolare e risiedere in luoghi che non coincidano con la residenza anagrafica[40]. In relazione all’ ipotesi del voto espresso attraverso la rete internet, sussistono una serie di problematiche circa la compatibilità di tale modalità di espressione del voto con le disposizioni dell’ordinamento italiano legate, in particolare, ai dubbi sorti circa la capacità di tale procedimento di assicurare il rispetto dei requisiti del voto previsti dall’art. 48 Cost. In merito al rispetto del requisito della personalità e uguaglianza del voto le opinioni in dottrina non appaiono concordi. Parte della dottrina ha osservato come le forme di voto via internet, siano in grado, con le opportune cautele, di garantire la personalità e l’uguaglianza del voto; infatti, in generale, nelle forme di voto a distanza sarebbe possibile porre in essere procedure in grado di garantire, ragionevolmente, l’identificazione del soggetto che esprime il voto[41]. Altra parte della dottrina, invece, ha rilevato come nulla escluda che, nella fase successiva all’identificazione, l’elettore consenta ad un terzo di esprimere il voto al suo posto con questo inficiando il rispetto del requisito della personalità ed uguaglianza[42]. In merito al rispetto del requisito della libertà-segretezza del voto, al contrario, la posizione della dottrina appare unanime. È stato osservato in dottrina che le forme di voto a distanza, ivi comprese le forme di voto espresse via internet, non appaiano sicure in relazione al requisito della libertà-segretezza[43]. Tale requisito non appare rispettato sia sia sotto il profilo interno, relativo a garantire effettivamente la non riferibilità del voto espresso all’elettore sia intesa sotto il profilo esterno della certezza della legittimità delle operazioni elettorali[44]. Il voto via internet, trasmesso mediante terminali privati non posizionati in luoghi pubblici e non sorvegliati, non garantisce la segretezza del voto poiché non è possibile escludere che l’elettore esprima il proprio voto in presenza di terzi che potrebbero influenzarlo[45]. Si sono, inoltre, avanzati dubbi in relazione alla sicurezza tecnologica di una procedura elettorale attuata mediante internet; la possibilità di influenze esterne finalizzate ad alterare i risultati elettorali non pare potersi escludere in caso di utilizzo delle comuni reti di comunicazione elettronica[46]. Le forme di voto via internet non appaiono in grado di assicurare il rispetto delle garanzie previste dall’art. 48 Cost. In dottrina si è posto in rilievo come, in linea teorica, essendo previsto nell’ordinamento italiano il voto per corrispondenza per gli italiani all’estero, si potrebbe ritenere legittimo rispetto alle disposizioni costituzionali anche il voto via internet; ciò in quanto il voto per corrispondenza offrirebbe, al pari delle altre forme di voto a distanza le stesse scarse garanzie di personalità, libertà e segretezza del voto[47]. Va inoltre rilevato come, proprio in relazione al voto degli italiani all’estero, il legislatore recentemente, con il d.l. n. 67 del 2012, convertito nella legge n. 118 del 2012, abbia aperto all’adozione di strumenti elettronici per l’elezione dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero di cui alla legge n. 286 del 2003. In merito, ponendo in rilievo le attuali criticità della legislazione elettorale relativa agli italiani all’estero di cui alla legge n. 459 del 2001, al d.P.R. n. 104 del 2003 ed alla citata legge n. 286 del 2003, la dottrina ha sollevato dubbi circa la costituzionalità delle disposizioni regolanti il voto per corrispondenza in relazione al rispetto delle garanzie di personalità, uguaglianza e segretezza del voto ex art. 48 Cost.[48] In relazione alla nuova disciplina di cui alla legge 118 del 2012 va rilevato come da tali disposizioni emerge la preoccupazione del legislatore di garantire il rispetto delle disposizioni costituzionali nel quadro dell’applicazione di forme di voto che prevedono l’uso di strumenti informatici al fine di limitare i costi. Le disposizioni contenute nella legge di conversione n. 118 del 2012 sembrano delineare un quadro che consente al legislatore, in sede di adozione del regolamento attuativo, di scegliere sia una forma di voto che preveda l’istituzione di seggi pubblici e presidiati dotati di strumenti informatici, sia una forma di voto a distanza mediante mezzi di comunicazione elettronica ( il c.d. home voting), pur con con modalità che rispettino le garanzie costituzionali del diritto di voto[49].
4.Conclusioni.
L’introduzione nell’ordinamento italiano di forme di voto che prevedano l’utilizzo di strumenti informatici per l’espressione del voto e/o per lo scrutinio dei voti validi appare di difficile realizzazione allo stato attuale della tecnica. Gli strumenti informatici non sembrano in grado di fornire quel livello di ragionevole certezza e di sicurezza in relazione alle garanzie che circondano il diritto di voto ex art. 48 Cost. Il problema di assicurare la personalità uguaglianza, libertà e segretezza del voto si declina differentemente a seconda che si adotti una forma di voto presso postazioni pubbliche o a distanza, pur rimanendo tuttavia presente. Dei due modelli quello del voto presso postazioni pubbliche mediante strumentazione elettronica appare quello più vicino a garantire il rispetto delle garanzie ex art. 48 Cost.[50] In relazione a tale forma di voto le maggiori difficoltà sembrano essere : 1) il rispetto della garanzia della segretezza sotto il profilo interno; 2) il grado di affidabilità della strumentazione con particolare riferimento alle operazioni di scrutinio; 3) le modalità di verifica dei risultati ove sorgano contestazioni[51]. Il problema sembra riconducibile alle modalità di verifica della legittimità delle operazioni di voto e di scrutinio[52]; il procedimento elettorale deve essere configurato in modo tale da consentire alle autorità preposte la verifica delle eventuali contestazioni. Tali problematiche non appaiono insormontabili e potrebbero essere risolte con appositi accorgimenti tecnici quali sistemi di backup e la pubblicità dei software che regolano l’espressione e lo scrutinio dei voti, quantomeno garantendo un ambito minimo e ragionevole di tutela. Maggiormente problematica appare invece l’ipotesi del voto a distanza mediante strumentazione elettronica, il c.d. home voting. Tale forma di voto, che fa affidamento sulle comuni reti di comunicazione e su terminali privati per comunicare il voto espresso dall’elettore, non sembra potere assicurare il rispetto delle garanzie ex art. 48 Cost. Il problema di assicurare il rispetto dei requisiti di personalità, uguaglianza e, soprattutto, di libertà e segretezza del voto, appare di difficile soluzione nell’ipotesi in cui le modalità di espressione delle preferenze dell’elettore si affidino a terminali privati, siti all’interno delle mura domestiche. La predisposizione di meccanismi volti a verificare l’identità dell’elettore appare di limitata efficacia in quanto non riesce a garantire l’effettivo esercizio del diritto di voto da parte del titolare del diritto che ben potrebbe farsi sostituire dopo l’identificazione da un altro soggetto. Inoltre, tali meccanismi trovano un limite nella necessità di non aggravare eccessivamente l’elettore con adempimenti che potrebbero scoraggiare l’esercizio del diritto di voto. Ancora, la dimensione privata in cui il diritto di voto viene esercitato tipica delle forme di voto a distanza non consente di assicurare il rispetto della garanzia di segretezza e libertà da parte dell’autorità pubblica. Anche nell’ipotesi del tradizionale voto per corrispondenza il problema di garantire che il voto non sia manipolato non è del tutto risolto; si ritiene che la genuinità del voto sia garantita dalla mancata manomissione del plico postale[53] ma tale scelta del legislatore non è in grado di assicurare effettivamente che il voto dell’elettore non sia stato manipolato da terzi. Tale problema nell’ipotesi del voto mediante internet assume dimensioni anche maggiori, in quanto la preferenza espressa dall’elettore viene, di regola, trasmessa mediante i comuni strumenti informatici; le eventuali manipolazioni sarebbero, di conseguenza, difficili da evidenziare e sarebbe, inoltre, molto difficile effettuare verifiche in quanto mancherebbe qualsiasi controprova[54].
Note
[*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista. [1]A. Gratteri, Il valore del voto, Padova, 2005, p. 78. [2] Sul carattere universale dell’art. 48 comma 2 v. Corte Cost. n.96/68. [3]G. Chiara, Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà e uguaglianza, Milano, 2004, p. 230; S. Furlani, Elettorato attivo, in Novissimo digesto italiano, vol. VI, Torino, 1960, p. 448 e ss. [4] Così prevede l’art. 55 del DPR 30 marzo 1957, n. 361. V. in merito E. Grosso, Art. 48, in R. Bifulco – M. Olivetti – A. Celotto, Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, p. 969 e ss; T. Martines, Art. 56-58, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1984, p. 81; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, p. 431; E. Bettinelli, Diritto di voto, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, Torino, 1990, p. 227. [5] In merito al divieto di voto multiplo e plurimo v., T. Martines, Art. 56-58, cit., p. 82. [6]V. Corte cost. sentenze n. 173/05, n. 260/ 02, n. 160/96, n. 107/96, n. 429/95. [7]V. in merito Corte cost. n. 160/96, n. 107/96, n. 429/95, n. 39/73, n.6/63, n.60/63 e n.168/63 e n.43/1961. [8]V. in merito E. Grosso, Art. 48, cit., p. 970 e ss; L. Paladin, Il principio costituzionale di uguaglianza, Milano, 1965, p. 304 e ss; A. Chimenti, Voto (diritto di) in S. Cassese (a cura di ), Dizionario di diritto pubblico, vol VI, 2006, p. 6209; in senso opposto si esprimono C. Lavagna, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1952, p. 871 e ss. e M. Luciani, Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia, Roma 1991, p. 32. [9]G. Ferrara, Gli atti costituzionali, Torino, 2000, p. 32; v. anche M. Ruotolo, Crisi della legalità e forme di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2003, p. 176. [10] V. sul punto Corte Cost. n. 42/1961; in dottrina sulla garanzia della libertà del voto si rinvia a : C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, p.433; L. Paladin, Diritto Costituzionale, Padova, 1991, p. 292. [11] V. in merito quanto affermato da F. Lanchester, voto: diritto di (dir. Pubbl,) in Enciclopedia del diritto, Milano, XLVI, 1993, p. 1126. [12]In generale sul diritto dei cittadini ad informarsi v. A. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Napoli, 1967; Id., Informazione (diritto alla), in Enciclopedia dei diritto, vol. XXI, Milano, 1971; Id., Problematica costituzionale dell’informazione, Bari, 1973. [13] V. sul punto: F. Lanchester La propaganda elettorale e referendaria in Italia tra continuità sregolata e difficile rinnovamento, in Quaderni costituzionali, 1996, p. 386 e ss.; Id. Voto: diritto di (dir. Pubbl.), cit., p. 1127. [14] Per un ricostruzione storica dell’introduzione del voto segreto nell’ordinamento italiano v. C. Pinelli, Non sai che il voto è segreto? L’affermazione di un principio costituzionale e delle sue garanzie, in Il Politico, 1991, p. 27 e ss. [15] In merito, v. F. Lanchester, Voto: diritto di (dir. Pubbl.), cit., p. 1127; E. Grosso, Art. 48, cit., p. 972; S. Furlani, Elettorato attivo, cit., p. 452; E. Bettinelli, Diritto di voto, cit., p. 228; M. Preti, Diritto elettorale politico, Milano, 1957, p. 4; U. Prosperetti, L’elettorato politico attivo, Milano, 1954, p. 146. [16]In merito alla garanzia di segretezza del voto come strumentale per l’esercizio del diritto di voto secondo la propria libera scelta v. T. Martines, Art. 56-58, cit., p. 81. V. anche G. Ferrari, Elezioni (teoria generale) in Enciclopedia del diritto, XIV, Milano, 1965 P. 617; l’A. sottolinea come l’elemento della scelta sia fondamentale per la determinazione del concetto tecnico di elezioni. [17]E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 2002, p. 15. Sul punto v. anche G. Pitruzzella, Elezioni. Elezioni politiche ed elettorato, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XII, 1989, p. 4; E. Bettinelli, Diritto di voto, cit., p. 228. [18] G. Chiara, Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà e uguaglianza, cit., p. 231-232. [19] V. in merito A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 76 e ss. [20] L’art. 44 del D. Lgs. Lgt. n. 74 del 10 marzo 1946 affermava che: «L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nell’apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta…….». Il successivo art. 46 precisava inoltre che « Se l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità’ e l’elettore non è più’ ammesso al voto». Tali disposizioni furono successivamente riprese nelle disposizioni elettorali per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica. [21 Si ricordano in particolare: il progetto di legge n. 1895 del 11 luglio 1984; il progetto di legge n. 1896; il progetto di legge n. 2563 del 16 febbraio 1985; il progetto di legge n. 2668 del 13 marzo 1985; il progetto di legge n. 3101 del 30 luglio 1985; il progetto di legge n. 3392 del 15 gennaio 1986; il progetto di legge n. 1620 del 18 luglio 2002. [22] In merito : M. Spanu, La gestione elettronica delle operazioni di votazione e di scrutinio, in Nuova rassegna, 1986, p. 353; P. Scaramozzino, Le proposte per il voto elettronico, in Nomos, 1988, p. 77; A.G. Orofino, Il voto elettronico, in G. Cassano (a cura di), Il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, Milano, 2002, p. 236 ss; V. Di Ciolo, Il voto elettronico. Procedure elettroniche di votazione e verifica dei poteri: qualche riflessione, in Parlamento, 1987, p. 46 e ss; M. Spanu, L’automazione delle procedure di voto e/o di scrutinio: una questione aperta, in Quaderni del Circolo Rosselli, 1991, p. 105; P. Rossano, Teledemocrazia: il voto elettronico, in Rassegna parlamentare, 1994, p. 97; L. Cuocolo, Democrazia rappresentativa e sviluppo tecnologico, in Rassegna parlamentare, 2001, p. 95; L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2009, p. 47 e ss. [23] Sul rapporto tra democrazia e nuove tecnologie v. P. Costanzo, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Diritto dell’ informazione e dell’informatica, 2011, p. 19 e ss.; Id., La democrazia elettronica, in diritto dell’informazione e dell’informatica, 2003, p. 465 e ss; M. Cuniberti, Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia, in M. Cuniberti, (a cura di ) Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, 2008, p. 343 e ss. [24] V. in particolare, in tale materia, R.G. Rodio, Banche dati e pubblica amministrazione (Profili di diritto italiano e comparato), Bari,2000. [25] V. in merito quanto affermato da A. G. Orofino, L’espressione elettronica del suffragio, in Diritto dell’Internet, 2006, p. 203 e ss. [26] Sul concetto di voto presidiato e di voto non presidiato v. A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 109. [27] Sul punto, v. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., p. 13 e ss. [28] Così A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 111. [29] V. in merito, L.Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in www.forumcostituzionale.it, 2013, p. 5 e ss; Sul voto per corrispondenza per gli italiani residenti all’estero si rinvia a: F. Lanchester (a cura di) Il voto degli italiani all’estero, Roma, 1988; Id., L’innovazione costituzionale dilatoria e il voto degli italiani all’estero, in Quaderni costituzionali, 2000, p. 123 e ss. [30] Cosi, A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 114 e ss. [31] In dottrina si rilevano, tuttavia, casi di c.d. voto presidiato atipico in cui si permette agli elettori di votare nel rispetto dei requisiti di segretezza e personalità senza che ci sia bisogno di recarsi in un luogo predeterminato in un dato momento. Sul punto v. A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 136 e ss. [32] V. in merito, A. Gratteri, Il pallottoliere elettronico ovvero la rilevazione informatizzata dello scrutinio, in www.forumcostituzionale.it, 2006.;l’A. sottolinea che «il più importante fra i vantaggi che possono derivare dall’automatizzazione del procedimento elettorale consiste proprio nell’eliminazione di un qualsiasi margine di apprezzamento da parte del personale dell’ufficio elettorale: il voto è tanto più genuino quanto più è immediata la registrazione della volontà dell’elettore. È questo il motivo che suggerisce di ricorrere al voto elettronico: l’elettore compie una scelta necessariamente inequivocabile, rafforzata dalla richiesta di una conferma da parte della macchina prima della registrazione definitiva del voto». Va tuttavia rilevato come le procedure elettroniche a causa di imprevisti malfuzionamenti, abbiano offerto alcune prove negative determinando risultati elettorali gravemente viziati rispetto ai voti espressi, v. in merito: S. Piazza, Nuove tecnicalità di partecipazione elettorale : Intorno a un saggio sul voto elettorale e P. Carlotto, Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2012, p. 83 e ss.; L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto dell’informazione e dell informatica, 2011, p. 63 e ss. [33] E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., p. 20 [34] A. G. Orofino, L’e-vote, in F. Sarzana di S. Ippolito (a cura di), E-Governement. Profili teorici ed applicazioni pratiche del Governo digitale, Piacenza, 2003, p. 361 e ss. [35] V. sul punto, S. Costa, Scrutinio e verbalizzazione. I punti “deboli” del procedimento elettorale, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni ed Automazione, Milano, 1989, p. 133 [36] A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 120. [37] Sul punto v. C. Fusaro, Lo scrutinio elettronico:ragioni di una proposta, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni ed Automazione, cit.,, p. 146; l’A. sottolinea la necessità di mantenere, accanto ad un’eventuale scrutinio in forma elettronica, le schede cartacee . [38] V. in merito A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 182 e ss. [39] In generale sul voto per corrispondenza v. , E. Bettinelli, Diritto di voto, cit., p. 227; F. Lanchester, Voto: diritto di (dir. Pubbl.), cit., p. 1131 [40] Sul punto v. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., p. 25; l’A. Sottolinea come mediante le procedure di voto a distanza E-Poll si voglia evitare il conflitto tra «l’esigenza di allontanarsi dal proprio luogo di residenza in concomitanza con l’apertura dei seggi e la volontà di non rinunciare all’esercizio del suffragio». [41] E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., p. 15. [42] V. in merito A.G.Orofino, L’espressione elettronica del suffragio, cit., p. 205. [43] E. Bettinelli, Il sistema «e-poll» nello spazio elettorale europeo, in Il politico, 2003, p. 52. Sul mancato rispetto del requisito della libertà-segretezza del voto in ipotesi di voto via internet v. anche A.G. Orofino, Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni on line, in Ciberspazio e diritto, 2001, p. 90 ss. [44] In relazione al profilo esterno del requisito della libertà e segretezza del voto, v. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., p. 15. [45] A.G.Orofino, L’espressione elettronica del suffragio, cit., p. 205. [46] V., A. Gratteri, Il valore del voto, cit., p. 190 e ss. [47] A.G.Orofino, L’espressione elettronica del suffragio, cit., p. 207. L’A. sottolinea come non ritenga tale ipotesi fondata ed avanza dubbi in relazione alla legittimità costituzionale delle disposizioni relative al voto per corrispondenza per gli italiani all’estero. [48] L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto degli italiani all’estero?, cit., p. 5-6. In particolare, l’A. pone in rilievo come in sede di dibattito parlamentare relativo alle disposizioni in materia di voto per gli italiani all’estero sia emerso come le garanzie di verifica dell’identità degli elettori siano insufficienti. Sul voto degli italiani all’estero v. anche E. Bettinelli, Il voto degli italiani all’estero, in M. Luciani – M. Volpi (a cura di) Riforme elettorali, Bari, 1995, p. 215 ss. [49] L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto degli italiani all’estero?,cit., p. 13. [50] I disegni di legge in materia di automazione dei procedimenti elettorali proposti al Parlamento italiano hanno tutti ad oggetto ipotesi di voto che prevedono l’istituzione di postazioni pubbliche e sorvegliate; sul punto v. G. F. Ciaurro, Prospettive di ammodernamento dei procedimenti elettorali, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni ed Automazione, cit., p. 68 e ss. [51] Va rilevato che sulla necessità di garantire la pubblicità delle operazioni elettorali automatizzate e adeguate procedure per la verifica dei risultati si è espresso il Tribunale costituzionale tedesco (Bundesverfassungsgericht) nella sentenza del 3 marzo 2009 (BverfG, 2 BvC 3/07); in tale sentenza il Tribunale costituzionale ha affermato che, sebbene le disposizioni relative al voto automatizzato della legge elettorale (art. 35 BWG) non siano di per sé incompatibili con la Legge fondamentale tedesca, il regolamento che disciplina il voto elettronico in Germania è incostituzionale in quanto non consentirebbe il pieno controllo pubblico delle procedure. In merito v. A. Gratteri, Germania: Le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2009; v. anche P. Costanzo, La giustizia elettorale, in Consulta OnLine , 2012, p. 6-7. [52] In dottrina è stato rilevato che la maggioranza dei disegni di legge relativi all’automazione del procedimento elettorale in Italia hanno preso in considerazione l’utilizzo di strumenti informatici solo per la fase dello scrutinio e non anche per la fase di espressione del voto . In merito, v. L. Russi, Voto e scrutinio elettronico: problemi tecnici e organizzativi, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni ed Automazione, cit., p. 90. [53] V. in merito L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto degli italiani all’estero?,cit., p. 6. [54] Sulle problematiche legate alla necessità di assicurare la possibilità di un controllo successivo dei risultati di operazioni elettorali automatizzate v., V. Di Ciolo, La verifica dei poteri da parte delle giunte parlamentari e le ipotesi di votazione elettronica, in A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico (a cura di), Elezioni ed Automazione, cit., p. 114-115. 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