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Abuso di posizione dominante, pronuncia della Curia su decisione di AGCM: le clausole di esclusiva contenute nei contratti di distribuzione devono possedere la capacità di produrre effetti preclusivi

L’autorità garante della concorrenza è obbligata a valutare tale effettiva capacità preclusiva tenendo conto anche degli elementi di prova presentati dall’impresa in posizione dominante

Con decisione del 31 ottobre 2017, l’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato ha constatato che la Unilever Italia Mkt. Operations Srl (in prosieguo: la «Unilever») aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato italiano della commercializzazione dei gelati in confezioni individuali destinate ad essere consumate «all’esterno», vale a dire fuori dal domicilio dei consumatori, in diversi punti di vendita.

L’abuso contestato alla Unilever risultava da comportamenti materialmente messi in atto non da questa società, ma da distributori indipendenti dei suoi prodotti, che avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori di detti punti vendita. A tal riguardo, l’AGCM ha ritenuto, segnatamente, che le pratiche oggetto della sua indagine avessero escluso, o quantomeno limitato, la possibilità per gli operatori concorrenti di esercitare una concorrenza fondata sui meriti dei loro prodotti.

In tale contesto, essa non ha ritenuto di essere obbligata ad analizzare gli studi economici prodotti dalla Unilever al fine di dimostrare che le pratiche controverse non avevano effetti preclusivi nei confronti dei suoi concorrenti almeno altrettanto efficienti, con la motivazione che tali studi erano del tutto irrilevanti in presenza di clausole di esclusiva, dato che l’impiego di tali clausole da parte di un’impresa detentrice di una posizione dominante sarebbe sufficiente a configurare un abuso di tale posizione.

Conseguentemente, l’AGCM ha inflitto alla Unilever un’ammenda pari a EUR 60 668 580 per aver abusato della sua posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE.

Il ricorso proposto dalla Unilever avverso tale decisione è stato respinto integralmente dal giudice di primo grado.

Adito in appello, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza con riguardo alla decisione dell’AGCM.

Con la sua sentenza, la Corte precisa le modalità di attuazione del divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 102 TFUE a fronte di un’impresa dominante, la cui rete di distribuzione sia organizzata esclusivamente su una base contrattuale, e specifica, in tale contesto, l’onere della prova che incombe all’autorità nazionale garante della concorrenza.

 

 

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