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AGCM: imposta la ripresa delle trattative con Siae a Meta, nuovamente fruibili i contenuti musicali su FB e IG

 

Da AGCM adottate misure cautelari per presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta. Il gruppo di Mark Zuckenberg dodrà obbligatoriamente fornire tutte le informazioni necessarie a AGCM nell’ambito della ripresa delle trattative.

Nell’ambito dell’istruttoria avviata il 4 aprile per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae nella negoziazione avente ad oggetto la stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di adottare misure cautelari nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l.

In particolare, l’Antitrust ha individuato la dipendenza economica di Siae da Meta sulla base della presunzione prevista, per le piattaforme digitali, dall’articolo 9 della legge n. 192 del 1998, sottolineando come in questo caso i criteri valutativi debbano essere differenti rispetto a quelli utilizzati di solito per gli altri settori economici tradizionali.

In tale contesto, il comportamento di Meta sembra avere natura abusiva e tale da determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore, incidendo su tutti i soggetti che compongono la filiera (autori, soggetti che contribuiscono alla creazione dell’opera e tutelati dalla legge sul diritto d’autore, collecting societies che tutelano questi diritti, utenti finali).

Pertanto, l’Autorità ha disposto che Meta riprenda immediatamente le trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza e provveda a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale con Meta.

Inoltre, previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram.

Infine, l’Autorità ha disposto che, in caso di disaccordo tra le parti in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni da fornire da parte di Meta, nominerà un fiduciario che le individui. Il soggetto fiduciario dovrà essere terzo, indipendente e in possesso di adeguata competenza tecnica.

 

 

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