Agostino Clemente è avvocato, socio dello studio Ughi e Nunziante e docente di Diritto Industriale presso…
Aiuti di stato: il tribunale dell’UE respinge il ricorso sul mancato rinnovo dell’approvazione del clorpirifos-metile nei prodotti fitosanitari

Il Tribunale dell’Unione europea ha emesso una sentenza riguardante il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos-metile (CHP-metile) utilizzata nei prodotti fitosanitari, una decisione contestata da due fabbricanti di tali prodotti: l’azienda portoghese Ascenza Agro e l’azienda spagnola Industrias Afrasa.
Il CHP-metile è una sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari per combattere organismi nocivi e per il trattamento di cereali immagazzinati e depositi vuoti. Appartiene a una categoria di prodotti chimici nota come organofosforati, alla quale appartiene anche il clorpirifos, un’altra sostanza attiva.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha condotto una valutazione dei rischi per la salute umana legati al CHP-metile. Questa valutazione ha rivelato che il CHP-metile non soddisfaceva i requisiti dell’Unione europea in materia di protezione della salute umana. In particolare, sono emerse preoccupazioni riguardo al potenziale genotossico del CHP-metile e alla neurotossicità per lo sviluppo della sostanza.
Gli Stati membri, riuniti in un comitato permanente, hanno successivamente espresso un parere a maggioranza qualificata a favore del mancato rinnovo dell’approvazione del CHP-metile nel dicembre 2019.
La Commissione europea ha quindi deciso il 10 gennaio 2020 di non rinnovare l’approvazione del CHP-metile, e questa decisione è stata contestata da Ascenza e Afrasa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Nella sentenza emessa oggi, il Tribunale ha respinto il loro ricorso, affrontando diverse questioni legali relative ai prodotti fitosanitari.
In primo luogo, il Tribunale ha chiarito la nozione di “conclusioni” adottate dall’EFSA in relazione alla procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva. Ha stabilito che l’EFSA aveva effettivamente adottato conclusioni, basate sulla sua valutazione della non conformità del CHP-metile ai requisiti di protezione della salute umana. Questo, indipendentemente dalla designazione specifica dei documenti dell’EFSA.
Inoltre, il Tribunale ha esaminato l’incidenza del voto di uno Stato membro all’interno del comitato permanente sulla decisione finale della Commissione. Ha concluso che, sebbene il Regno Unito avesse votato a favore del mancato rinnovo dell’approvazione del CHP-metile, i motivi di voto del Regno Unito non sono stati determinanti per la Commissione nella sua decisione finale.
In secondo luogo, il Tribunale ha affrontato le questioni relative all’obbligo di trasparenza e al principio di precauzione nel settore dei prodotti fitosanitari. Ha stabilito che l’EFSA aveva seguito una procedura adeguata e trasparente nella sua valutazione dei rischi del CHP-metile. Inoltre, ha ritenuto che l’approccio adottato fosse in linea con il principio di precauzione, poiché ha riconosciuto incertezze legate all’uso proposto del CHP-metile sulla salute umana.
La sentenza del Tribunale costituisce un importante precedente nel settore dei prodotti fitosanitari e sottolinea l’importanza del rispetto delle norme europee in materia di sicurezza alimentare e salute umana.