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Concorrenza nel settore Euro Interest Rate Derivatives: la Corte di Giustizia conferma l’annullamento della sanzione di 33,6 milioni di euro inflitta al Gruppo HSBC

Il gruppo HSBC è un gruppo bancario e una delle sue attività nel settore riguarda i mercati globali. HSBC Holdings è la società madre di HSBC France, e quest’ultima è la società madre di HSBC Bank. HSBC France e HSBC Bank sono responsabili della negoziazione degli Euro Interest Rate Derivatives (EIRD). HSBC France è responsabile di invio dei tassi al panel Euro Interbank Offered Rate (Euribor).
A seguito di ispezioni presso le sedi di una serie di istituti finanziari, tra cui presso le sedi di HSBC, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti di tali istituti finanziari, tra cui HSBC. Per decisione del 7 dicembre 2016, la Commissione ha accertato che Crédit agricole, HSBC e JPMorgan Chase avevano partecipato a un’infrazione unica e continuativa consistente nella restrizione o distorsione della concorrenza nel settore EIRD. Per questa violazione, la Commissione ha irrorato una danzione da 33 606 000 EUR a HSBC.
Con sentenza del 24 settembre 2019, il Tribunale dell’Unione europea ha ampiamente confermato quello della Commissione constatando che HSBC aveva partecipato a una violazione del diritto della concorrenza. Tuttavia, ha annullato l’ammenda inflitta per insufficienza della motivazione.
Con il presente ricorso, le società del Gruppo HSBC chiedono l’annullamento parziale della sentenza del General
Corte, nella parte in cui quest’ultima ha respinto il ricorso.
Con l’odierna sentenza, la Corte di giustizia annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge l’azione promossa da HSBC Holdings plc.
A tal riguardo, la Corte constata che il ragionamento del Tribunale relativo alla presunzione di innocenza era viziata da due errori di diritto. La Corte di giustizia constata inoltre che il Tribunale ha applicato un criterio errato quando ha affermato che spettava alle società HSBC dimostrare che le discussioni sui mid erano direttamente correlate e necessari per il funzionamento del mercato EIRD o che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Come un errore l’ha indotta a non esaminare le argomentazioni delle società HSBC secondo cui gli scambi sui mid avevano effetti favorevoli alla concorrenza, mentre tali scambi erano stati sollevati da dette società al fine di mettere in discussione la caratterizzazione di tali scambi come restrizione per oggetto.

 

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