Corte UE: modificare i dati di un videogioco in esecuzione non viola i diritti del produttore - Diritto Mercato Tecnologia
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Corte UE: modificare i dati di un videogioco in esecuzione non viola i diritti del produttore

La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 17 ottobre 2024 (Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-159/23) ha stabilito che la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore non consente al titolare di impedire la commercializzazione di un software che si limita a modificare temporaneamente il contenuto di alcune variabili inserite nella memoria RAM di una consolle per videogiochi. Questo chiarimento emerge in un contesto di contenzioso tra Sony e la società Datel.

Sony, nota per la produzione delle consolle PlayStation e dei relativi videogiochi, ha intrapreso un’azione legale contro Datel, una società che distribuisce software e dispositivi compatibili con le consolle PlayStation. In particolare, Datel offre prodotti che permettono agli utenti di accedere a opzioni di gioco non previste dalla Sony. La casa giapponese ha sostenuto che questi prodotti modificano i software dei suoi videogiochi, violando il suo diritto esclusivo di autorizzare tali modifiche. Di conseguenza, ha richiesto alle autorità giudiziarie tedesche di vietare la commercializzazione dei prodotti Datel e di ottenere un risarcimento.

Il caso è arrivato alla Corte federale di giustizia tedesca (BGH), che ha sollevato dubbi sull’interpretazione della direttiva europea sulla protezione dei programmi per elaboratore. Il software Datel, infatti, non interviene sul codice sorgente o sull’organizzazione interna dei giochi Sony, ma modifica solo alcune variabili temporanee nella memoria RAM della consolle durante l’esecuzione del videogioco.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la direttiva protegge la creazione intellettuale che si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma. Tuttavia, tale tutela non si estende alle funzionalità del programma o agli elementi utilizzati dagli utenti, a meno che non siano coinvolti nella riproduzione o realizzazione del programma in fasi successive. Di conseguenza, il contenuto delle variabili temporanee inserite nella RAM non è coperto dalla protezione offerta dalla direttiva, se non consente la riproduzione o la realizzazione del programma.

Questo verdetto sottolinea i limiti della protezione giuridica offerta ai software e il diritto dei consumatori di utilizzare prodotti di terzi, purché non alterino permanentemente la struttura dei programmi originali.

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