Agostino Clemente è avvocato, socio dello studio Ughi e Nunziante e docente di Diritto Industriale presso…
Intervista al Prof. Avv. Mirko Faccioli. “Profili giuridici dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina”

Mirko Faccioli, Professore associato di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. Dall’ottobre 2020 è Consigliere della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona e dal dicembre 2020 è componente del Comitato di approvazione della ricerca sulla persona (C.A.R.P.) istituito presso l’Università degli Studi di Verona. Il suo principale ambito di studio è il diritto delle obbligazioni, dei contratti e della responsabilità civile (specialmente medico-sanitaria). Tra le pubblicazioni “Profili giuridici dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina”, Webseminar rientrante tra le attività del Team di Ricerca “Automazione, Diritto e Responsabilità” – AUDIRR e del Team di Ricerca “Informazione e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e tutele” – DIGITS, accreditati presso il Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti “IUSTeC”, nell’ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018/2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona – 12 giugno 2020).
Il Prof. Avv. Mirko Faccioli
Come nasce il volume “Profili giuridici dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina”?
Il volume raccoglie gli atti di un omonimo convegno, risalente al giugno 2020, che ho personalmente organizzato e coordinato nell’ambito delle attività di ricerca svolte all’interno del Progetto di Eccellenza MIUR 2018/2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona su Diritto, Cambiamenti e Tecnologie. In realtà mi sono sempre occupato, fin dagli inizi del mio percorso accademico, dei rapporti fra diritto e medicina e in particolare della responsabilità civile in ambito sanitario, temi che oggi si devono inevitabilmente confrontare con gli scenari aperti dall’innovazione tecnologica, dalla robotica e dall’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.
Quali sono le rilevanti criticità e domande esposte nella pubblicazione sulle quali è importante porre attenzione?
Il volume presenta un taglio interdisciplinare e affronta le tematiche evocate dal titolo avvalendosi, oltre che della prospettiva del diritto civile e del diritto penale, degli apporti del diritto comparato nonché del contributo offerto dalla medicina legale.
Tutti questi diversi profili sono però accomunati da due direttrici di fondo che guidano l’indagine: l’attenzione all’approfondimento degli aspetti tecnici della materia, ovverosia delle nozioni mediche e ingegneristiche di base rilevanti nell’ambito considerato, passaggio imprescindibile per potere poi ricostruire in maniera appropriata i rapporti fra la regola “giuridica” e la regola “tecnologica”; la verifica della tenuta della normativa esistente di fronte alle questioni sollevate dall’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina, finalizzata a comprendere se e fino a che punto sia necessario introdurre nell’ordinamento nuove disposizioni legislative dirette a regolamentare questi fenomeni.
Sotto il secondo punto di vista, occorre poi chiedersi se, laddove si ritenga di adottare la via dell’intervento legislativo, la disciplina dell’intelligenza artificiale debba essere conformata in termini unitari e valevoli per tutti gli ambiti della realtà socio-economica nei quali la stessa trova applicazione, oppure debba declinarsi e differenziarsi a seconda del contesto – nel nostro caso, per l’appunto, la medicina – di volta in volta preso in esame.
Ci parlerebbe delle principali questioni suscitate, sul versante giuridico, dall’utilizzo di sistemi robotici e di intelligenza artificiale in ambito medico?
L’impiego di questo tipo di tecnologie solleva questioni che potenzialmente incrociano tutti gli aspetti giuridici dell’erogazione delle prestazioni sanitaria.
Già sul piano del consenso informato e dell’autodeterminazione del paziente, occorre chiedersi se e fino a che punto quest’ultimo debba essere reso edotto del fatto che il trattamento al quale viene sottoposto comporta l’utilizzo di apparati robotici e/o di sistemi di intelligenza artificiale, con tutte le implicazioni che ne conseguono sul piano della valutazione dei rischi e dei benefici attesi dal trattamento in discorso.
L’incremento dell’accuratezza, della precisione e dell’efficacia delle cure erogate tramite la robotica e l’intelligenza artificiale spinge poi a domandarsi se in tale ambito la prestazione medica abbandoni i suoi tradizionali connotati di prestazione c.d. di mezzi per acquisire, in maniera più o meno marcata, le caratteristiche della prestazione c.d. di risultato, con tutto ciò che ne consegue in punto di valutazione della responsabilità del medico e della struttura sanitaria per il caso di danno arrecato al paziente.
Sempre dal punto di vista della responsabilità, nella materia in esame potrebbe, inoltre, ulteriormente accentuarsi la complessità della già di per sé non sempre agevole opera di ricostruzione del nesso causale, essendo plausibile che possa emergere più di qualche difficoltà nello stabilire se il danno subito dal paziente sia stato o meno cagionato da una inadeguatezza o da un malfunzionamento dei mezzi tecnici impiegati per le cure.
E sono, queste, soltanto alcune delle problematiche che via via emergeranno nella pratica man mano che la robotica e l’intelligenza artificiale troveranno sempre maggiore diffusione nell’ambito sanitario.
Approfondendo quest’ultima domanda, a Suo avviso quali sono le prospettive dell’evoluzione della responsabilità civile e penale sanitaria aperte dall’impiego della robotica e dell’intelligenza artificiale?
Per rispondere a questa domanda, occorre ricordare che giù da diverso tempo la responsabilità sanitaria è in generale attraversata da un fenomeno di incremento del contenzioso che, con il passare degli anni, ha assunto dimensioni via via sempre più imponenti, fino a scatenare quel problema della c.d. medicina difensiva che ha poi spinto il legislatore a regolare espressamente la materia con le disposizioni normative introdotte dapprima dall’art. 3 della c.d. Legge Balduzzi del 2012 e successivamente dalla c.d. Legge Gelli-Bianco del 2017.
Ora, nel settore di nostro interesse, tali problematiche parrebbero potersi presentare in termini anche più gravi rispetto al contesto generale della medical malpractice, perché l’utilizzo delle soluzioni tecnologiche avanzate proprie della robotica e dell’intelligenza artificiale potrebbe innalzare le aspettative dei pazienti circa il buon esito delle cure e conseguentemente aggravare il sentimento di frustrazione che, nel caso di mancato raggiungimento del risultato sperato, spinge gli utenti dei servizi sanitari a pretendere il risarcimento del danno (asseritamente) subito.
Fare chiarezza sui non ancora sufficientemente indagati aspetti di responsabilità civile e penale dell’attività medica svolta tramite la robotica e l’intelligenza artificiale è, quindi, di fondamentale importanza, se non si vuole che l’incertezza circa l’esito del contenzioso giudiziario che potrebbe scaturire da queste pratiche ne disincentivi la diffusione.