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Intervista al Prof. Fernando Greco. La trattativa automatizzata in ambito bancario, finanziario ed assicurativo

Fernando Greco è Professore di Diritto Privato e Diritto del Risparmio presso l’Università del Salento e Direttore scientifico del Master executive di II livello in “Banking, Financial and Insurance Law”; già Vicepresidente dell’Arbitro Bancario Finanziario, su nomina di Banca d’Italia (Collegio di Roma), Avvocato cassazionista e Componente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), Direttore scientifico della Rivista “Diritto del Risparmio”.
Il Prof. Fernando Greco
Professore ci darebbe una definizione sugli scambi senza accordo?
L’impatto dell’innovazione tecnologica sulla contrattazione mi ha fatto sovvenire il confronto sulla tenuta delle regole codicistiche in ambito contrattuale, che fu oggetto di un autorevole confronto tra Natalino Irti e Giorgio Oppo, sulla Rivista Trimestrale di Procedura Civile n. 2 del 1998, dove i Maestri discutevano del passaggio dall’homo loquens all’homo videns. Dibattito, a mio giudizio, quanto mai attuale, dal momento che si discute di una rivisitazione della concettualità del contratto, per lo meno nel suo fenotipo più tradizionale. Difatti, il concetto classico di “trattativa” sottende all’insieme delle attività preparatorie che precedono e preparano la stipulazione del contratto; la nuova aggettivazione “robotica” introduce, sul proscenio, un nuovo attore: l’agente software, che concorre a determinare gli elementi dell’operazione contrattuale, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto da quello più strettamente oggettivo, oltre che ad avere (perlomeno in astratto) la facoltà di porre in essere scelte negative, di interruzione delle trattative. In altri termini, può essere presente una divaricazione tra contenuto effettivo dell’assetto di interessi e posizione individuale della singola parte contraente. Siffatta forbice è destinata ad aumentare con l’intervento dell’agente software, che integra la volontà negoziale del singolo. Il raggiungimento di un livello di sofisticazione e autonomia particolarmente rilevante deve necessitatamente indurre un revirement circa l’ascrivibilità, in capo al contraente, del quantum di consapevolezza circa l’operazione contrattuale effettivamente posta in essere.
Quali sono i problemi derivanti dall’utilizzo di sistemi IA nella trattativa automatizzata? Questi sistemi possono imitare il ruolo dell’informazione?
Uno dei problemi è, senz’altro, il rischio della liofilizzazione del consenso, ovvero la sempre più ampia riduzione dei margini di “contrattazione” e consapevolezza. Orbene, l’attenta riflessione sulla giurisprudenza (anche arbitrale) ha in qualche modo segnalato che il “mito” del consenso consapevole in alcuni ambiti è sostanzialmente irrealizzabile. Il forte rafforzamento dei presidi di tutela del cosiddetto cliente “al dettaglio” strettamente connessi, in una prima fase, al rafforzamento dell’informazione ha lasciato spazio nel variegato mondo delle fonti (europee, nazionali e regolamentari) a strumenti di tutela differenti. Si pensi alla product governance nell’intermediazione finanziaria: un processo di selezione di strumenti finanziari cui il risparmiatore è estraneo. È chiaro, dunque, che l’elemento cardine non potrà che essere la fiduciarietà di una relazione asimmetrica che meriterà attenzione “riparatoria” tutte le volte in cui questa fiducia sarà tradita.
E perché, in generale a priori dall’uso delle IA, l’informazione non ha mai risolto le criticità in questo ambito? Ad oggi la tutela del cliente in relazione alla struttura dell’informazione è efficace?
È vero che l’utilizzo dell’algoritmo per la conclusione di un contratto elaborerà tutta un serie di dati; il rischio è che questa pletora di dati possa essere difficilmente conosciuta. Insomma, anche nella contrattazione asimmetrica, l’informazione non ha mai realmente colmato il gap informativo e la differenza di forza contrattuale tra le parti. Pertanto, le imprese bancarie, assicurative e finanziarie saranno chiamate a rafforzare i presidi di gestione dei rischi, radicando solidi princìpi di trasparenza, sostenibilità, equità, principi del non nuocere e della non discriminazione. Così ragionando si dovrebbero limitare i comportamenti opportunistici degli operatori professionali, evitando il più possibile di delegare alla giurisprudenza il ruolo di arbitro ricompositore delle disparità.
Parlando dei contratti assicurativi, hanno mai funzionato realmente sulla tutela delle informazioni? A che punto è lo sviluppo sugli automatismi nelle informazioni e nelle relazioni?
Anche nel settore assicurativo, l’information overload, ovverosia il sovraeccesso informativo, ha significato, spesso, disinformazione. Peraltro, in via esemplificativa, nel settore delle assicurazioni, i sistemi di intelligenza artificiale vengono utilizzati con crescente frequenza per fornire prodotti e servizi sempre più personalizzati, accurati e a prezzi competitivi: dalla protezione della salute e della vita, alla definizione dei premi, fino alla sottoscrizione e valutazione dei sinistri. Se non adeguatamente progettati, sviluppati e utilizzati, i sistemi di intelligenza artificiale possono, anche surrettiziamente, implicare rischi notevoli per la vita delle persone, tra cui nuove ipotesi di esclusione, nonché nuovi fenomeni discriminative. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che l’AI è in grado di decidere chi debba ricevere o meno prodotti e servizi assicurativi, anche sulla base di un autoapprendimento. L’obiettivo, in questo senso, deve essere quello di rendere trasparente agli utenti finali il processo decisionale che li vede coinvolti.
In merito alla Sua recente pubblicazione, IL DIRITTO NELL’ERA DIGITALE, ci parlerebbe di come il concetto di Mercato si declina con le problematiche inerenti i contratti, l’intelligenza artificiale e lo smart contract ?
Come ho avuto modo di scrivere, il rapporto tra regole e innovazione viene visto, il più delle volte, in termini di conflittualità, perché, da un lato, sconta la lentezza e la scarsa comprensione e ricettività del regolatore nei confronti dei nuovi fenomeni e, dall’altro, si contrappone la velocità e la forza dirompente delle innovazioni tecnologiche e di mercato. Le regole vengono spesso percepite alla stregua di strumento difensivo, ai fini di un contingentamento dei rischi di abusi e fenomeni criminosi. In realtà, le regole hanno una portata ben più ampia di sensibilizzazione degli operatori e degli utenti mercatuali, di indirizzo verso soluzioni improntate a una maggiore sicurezza, sostenibilità e virtuosismo e, al contempo, di disincentivo verso condotte distorsive delle dinamiche concorrenziali. Siamo ancora agli albori di questa tecnologia, ma questo futuro che fino a pochi anni fa poteva sembrare fantascienza, oggi lo intravediamo stagliarsi all’orizzonte. Mi piace concludere con una frase di Peter Russel, scrittore e fisico: «viviamo nell’epoca più entusiasmante, impegnativa e fondamentale della storia dell’umanità. Mai prima d’ora tante cose sono state possibili: mai prima d’ora tante cose sono state in pericolo.». Sarà responsabilità di tutti noi decidere come utilizzare questa tecnologia e definire quale sarà il suo contributo per l’umanità.