skip to Main Content

La Corte di Giustizia europea dichiara erronea la decisione del Tribunale di conferma del sistema di riferimento adottato dalla Commissione ai fini dell’applicazione del principio di libera concorrenza all’impresa del Gruppo FIAT: Fiat Chrysler Finance Europe

Il 3 settembre 2012 le autorità tributarie lussemburghesi hanno adottato la decisione tributaria anticipata: «tax
rulings» a favore della Fiat Chrysler Finance Europe – FFT, un’impresa del gruppo Fiat che forniva servizi di tesoreria e di finanziamento alle società del gruppo con sede in Europa. La decisione approvava un metodo di determinazione della remunerazione della FFT per servizi, consentendo a quest’ultima di determinare annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle società nel Lussemburgo.

Con decisione del 21 ottobre 2015, la Commissione ha ritenuto che detta decisione fiscale anticipata costituisse un
aiuto di stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Essa ha, inoltre, constatato che il
Lussemburgo non le aveva comunicato il progetto di decisione fiscale fiscale anticipata di cui trattasi e non aveva
osservato l’obbligo di sospensione, in violazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La
Commissione ha ordinato al Lussemburgo di recuperare dalla FFT l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno.

Il Lussemburgo e la FFT hanno proposto ciascuno un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea diretto
all’annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto i
ricorsi proposti dal Lussemburgo e dalla FFT diretti all’annullamento della decisione della Commissione, confermando al contempo la validità di detta decisione. Con le loro rispettive impugnazioni, la FFT e l’Irlanda hanno chiesto l’annullamento di tale sentenza.

Con l’odierna sentenza, la Corte annulla la sentenza pronunciata dal Tribunale il 24 settembre 2019 nella causa Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione nonché la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all’aiuto di Stato cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore della FFT. In via preliminare, la Corte ricorda che gli interventi degli Stati membri nei settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nel diritto dell’Unione non sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al controllo degli aiuti di Stato.

 

Approfondimenti:

Back To Top