Agostino Clemente è avvocato, socio dello studio Ughi e Nunziante e docente di Diritto Industriale presso…
Concorrenza e richiesta di divulgazione delle prove

Il 19 luglio 2016, la Commissione ha constatato che quindici produttori internazionali di autocarri avevano
partecipato a infrazioni al diritto della concorrenza concludendo , tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi sui
prezzi e aumenti di prezzi.
Alcune persone che avevano acquistato autocarri rientranti nell’ambito di tale decisione hanno chiesto al Tribunale
di commercio n. 7 di Barcellona l’accesso agli elementi di prova detenuti dai fabbricanti al fine di quantificare
l’aumento dei prezzi risultante da tali infrazioni, in particolare effettuando il confronto dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell’intesa.
I fabbricanti di autocarri hanno fatto valere che tale divulgazione delle prove andava oltre la mera ricerca e
selezione di documenti già esistenti o la mera messa a disposizione dei dati di cui trattasi. Si tratterebbe, a loro
parere, di raccogliere in un nuovo documento vuoto, su un supporto digitale o di altro tipo, le informazioni, le
conoscenze o i dati in possesso della parte alla quale è rivolta la domanda di divulgazione di prove, il che comporterebbe un onere eccessivo a loro carico e sarebbe contrario al principio di proporzionalità.
In tale contesto, il Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona chiede alla Corte se, conformemente alla direttiva
2014/104, la divulgazione di prove rilevanti che si trovano nel controllo di un terzo riguardi solo i
documenti in loro possesso già esistenti o anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione di prove dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo
possesso.
Con la sua sentenza la Corte dichiara che la divulgazione delle «prove rilevanti» comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo fatto salvo il rispetto dell’obbligo per i giudici nazionali aditi di limitare la richiesta di divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.
La direttiva 2014/1041 facilita l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della sfera privata nell’ambito delle controversie relative al risarcimento dei danni subiti in ragione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione attraverso la divulgazione delle prove dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.
La Corte osserva che il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 2014/104, è partito dalla constatazione che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica non era sufficiente a garantire il
pieno rispetto del diritto della concorrenza e che occorreva agevolare la possibilità. per la sfera privata, di
concorrere al conseguimento di tale obiettivo, andando a predisporre strumenti idonei a rimediare all’asimmetria informativa tra le parti. A tale proposito, il fatto che alla parte attrice siano forniti soltanto documenti grezzi preesistenti, eventualmente molto numerosi, corrisponderebbe solo imperfettamente alla sua richiesta. Inoltre, escludere la facoltà di chiedere la divulgazione di documenti ex novo renderebbe più difficile l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della sfera privata, il che sarebbe contrario all’obiettivo della direttiva 2014/104 sopra ricordato.
Infine, la Corte aggiunge che il legislatore dell’Unione ha instaurato un meccanismo di bilanciamento degli interessi
in gioco, sotto lo stretto controllo dei giudici nazionali aditi. Spetta a tali giudici valutare se la richiesta di divulgazione di prove realizzata ex novo sulla base di elementi di prova preesistenti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo rischi, tenuto conto, ad esempio, del suo carattere eccessivo o troppo generico, di far gravare un onere sproporzionato sulla parte convenuta o sul terzo interessato, indipendentemente dal fatto che si tratti del costo o del carico di lavoro che tale domanda genererebbe.
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte.
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