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Le regole del metaverso tra legge esistente e progetti futuri. Intervista alla Prof.ssa Anna Carla Nazzaro

La Prof.ssa Anna Carla Nazzaro è Professore Ordinario di Diritto Privato Presso l’Università degli studi Internazionali di Roma (UNINT). Dal 2005 ad oggi è stata in servizio presso l’Università di Firenze dove è anche attualmente membro del Florence Center for Data Science e dell’Unità di ricerca Circular Economy, Regulation and Policy (CERAP).

Tra le attività istituzionali ha preso parte alla Commissione di Concorso per Referendario al TAR (2020), alla Commissione per la prova di idoneità per l’iscrizione al RUI (2019 e 2020), alla Commissione di Concorso per Magistrato ordinario (2018). Presidente della Commissione Terza Missione della Facoltà di Economia e membro della Commissione paritetica della Facoltà di Economia.

Componente del comitato direttivo della Società italiana studiosi del Diritto Civile S.I.S.Di.C, membro dell’AIDA TOSCANA e del Comitato scientifico della Camera Civile di Firenze. Membro direttivo e di comitati scientifici di riviste di fascia A e collane scientifiche.

 

La Prof.ssa Anna Carla Nazzaro

 

Perché in questo periodo si sente parlare molto più spesso di Metaverso?

Sicuramente la contingenza che nel dibattito pubblico e accademico sia sempre più centrale il discorso sulle opportunità e sui pericoli del Metaverso dipende sicuramente dagli annunci fatti da Zuckerberg in merito all’imminente sviluppo di questa nuova tecnologia. Che questi annunci siano dovuti soprattutto a sapienti scelte di marketing è fuori di dubbio, non per questo tuttavia dobbiamo sottovalutare il fenomeno, soprattutto perché rappresenta il punto di approdo di una lunga evoluzione tecnologica.

Infatti, se l’idea risale all’immaginario fantascientifico di  Neal Stephenson, grazie ad un romanzo del 1992 dal titolo Snow crash, la pratica commerciale e soprattutto il settore dei videogiochi, già conosce da molto tempo prodotti che nella struttura possono sicuramente essere accostati al concetto di metaverso. Basti pensare ai differenti giochi immersivi come Fortnite, o Tief simulator, o alle diverse piattaforme di Roblox, come ad esempio Brookhaven. Nel nuovo concetto di Metaverso però c’è qualcosa di diverso e precisamente l’idea di interconnessione tra l’io virtuale e l’io reale. Per capirci, nei giochi che ho appena citato l’utente era consapevole di vivere una vita virtuale immaginaria che non aveva mai alcun punto di contatto con la propria vita sociale. Nell’idea degli inventori del nuovo metaverso, invece, l’obiettivo è all’opposto quello dell’interconnessione e cioè la creazione di una vita che sia allo stesso tempo reale e virtuale. Ciò significa che lungi dall’idea di vivere una Second Life, il tempo trascorso nel metaverso rappresenta un prolungamento della vita sociale che potremmo definire reale con le conseguenze, immaginabili per il giurista, di una completa interconnessione soprattutto per quanto riguarda gli effetti dei propri comportamenti.

 

Quali possono essere questi effetti e perché i giuristi se ne occupano?

Gli effetti possono essere di natura personale e patrimoniale.

Effetti di natura personale sono sicuramente quelli che coinvolgono la personalità dell’individuo e la sua dignità. Ne abbiamo avuto già una anticipazione con i social network dove sono divenuti tristemente famosi  casi di cronaca nei quali alcune giovani donne hanno preferito porre fine alla propria vita pur di non sopportare il peso della diffamazione on line o dell’essere oggetto di discorsi di odio. Ovviamente mi riferisco al caso di Tiziana Cantone che ha rappresentato l’input da cui si è poi sviluppato il dibattito che ha portato alla introduzione nel nostro “Codice in materia di protezione di dati personali” (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196, come modificato da dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205) dell’art. Art. 144-bis che disegna la fattispecie del Revenge porn  e al caso di Carolina Picchio che è stato il motivo che ha portato all’emanazione della  L. 29 maggio 2017, n. 71, in tema di Cyberbullismo.

Si tratta di due casi accaduti prima dell’espansione della tematica del metaverso, ma non possiamo dimenticare che i social network ne rappresentano sicuramente l’anticamera. Del resto, già si iniziano a ritrovare storie di minori che si rivolgono ad avvocati chiedendo tutela perché divengono oggetto di scherno ad opera di amici virtuali per non aver vestito il proprio avatar secondo la moda del momento. Non dimentichiamo che per vestire un avatar è necessario spendere moneta virtuale che però può essere acquistata tramite moneta avente corso legale.

E che dire poi dei casi di violenza sessuale nel metaverso di cui sono state vittima, in momento diversi e non collegati tra loro, due ricercatrici che erano entrate nel mondo virtuale solo per studiarlo. Il dibattito tra gli studiosi di diritto penale che ne è sorto, testimonia l’urgenza del problema ma anche la mancanza di esperienza e di strumenti adeguati.

Passando agli effetti di natura patrimoniale, che sono al momento meno studiati soltanto perché i nodi ancora non  sono venuti al pettine, e perché essi sono più prettamente ricollegabili all’evoluzione del metaverso nell’accezione di cui si è detto sinora, si tratta di problemi legati alla proprietà (virtuale ma) pagata con moneta avente corso legale e rappresentante, dunque, un vero e proprio esborso patrimoniale, e dei conseguenti problemi di responsabilità civile per danni prodotti al patrimonio dell’io digitale che tuttavia altro non è che una estensione dell’io reale e, soprattutto, entrambi insistono sul medesimo patrimonio. Questi problemi, come dicevo, sono meno studiati, ma non per questo sono meno urgenti dal momento che se fanno sicuramente notizia i pochi acquisti di grosso valore (come gli acquisti di isole o di immobili) non meno importanti sono i numerosissimi acquisti di beni di consumo dei quali è, a mio avviso, opportuno e necessario studiare innanzitutto la meritevolezza. Ritorna prepotentemente il tema della qualificazione giuridica del bene economi co laddove non basta un corrispettivo monetario per considerare meritevole di tutela la transazione.

 

Se questi sono i problemi, quali potrebbero essere le soluzioni?

Le soluzioni potrebbero essere di due tipi.

Il primo tipo di soluzione richiama il ruolo oramai conosciuto di autoresponsabilizzazione del consumatore e dell’utente, sia tramite la sua educazione, sia tramite l’imposizione di obblighi informativi al professionista. In questa direzione sembrano andare il Digital service act e il Digital market act, di recente entrati in vigore.

La soluzione più efficace è, tuttavia a mio avviso, l’educazione dell’utente indirizzata alla consapevolezza dell’interconnessione. Bisogna insegnare agli internauti che non si tratta di un gioco che non ha effetti nel quotidiano, poiché questi effetti partono dalla creazione di profili reputazionali, che soprattutto i giovanissimi possono ritrovarsi come ostacoli futuri per la loro crescita professionale, per giungere a rilevanti effetti economici, come ci ha insegnato l’attuale crisi del mercato delle monete virtuali.

In questo senso un lavoro importante è quello che sta facendo il nostro Garante per la Protezione dei Dati Personali, che inserisce continuamente informazioni sul proprio sito, controlla le società che si occupano di profilazione, mette a disposizione linee guida e vademecum.

Il mio auspicio è che la cultura dell’interconnessione si diffonda anche negli organi deputati all’educazione e all’istruzione, come nuovi contenuti da assegnare all’educazione civica, e negli organi di informazione per non indurre a demonizzare il fenomeno ma semplicemente a comprenderlo con cognizione di causa e competenza.

In questo percorso la nostra linea guida non possono che essere i nostri principi fondamentali indicati nella Carta costituzionale, sia per quanto attiene a quelli personalistici sia per quanto concerne i principi della c.d. Costituzione economica.

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