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L’EDPB accoglie con favore i miglioramenti nell’ambito del quadro sulla privacy dei dati UE-USA, ma permangono preoccupazioni

Bruxelles, 28 febbraio – L’EDPB ha adottato il proprio parere sul progetto di decisione di adeguatezza relativa al quadro UE-USA sulla privacy dei dati. L’EDPB accoglie con favore miglioramenti sostanziali come l’introduzione di requisiti che incarnano i principi di necessità e proporzionalità per la raccolta di dati da parte dell’intelligence statunitense e il nuovo meccanismo di ricorso per gli interessati dell’UE. Allo stesso tempo esprime perplessità e chiede chiarimenti su diversi punti. Questi riguardano, in particolare, determinati diritti degli interessati, i trasferimenti successivi, la portata delle esenzioni, la raccolta temporanea di dati in blocco e il funzionamento pratico del meccanismo di ricorso. L’EDPB accoglierebbe favorevolmente se non solo l’entrata in vigore ma anche l’adozione della decisione fosse subordinata all’adozione di politiche e procedure aggiornate per attuare l’ordine esecutivo 14086 da parte di tutte le agenzie di intelligence statunitensi.
Il presidente dell’EDPB, Andrea Jelinek, ha dichiarato: “Un elevato livello di protezione dei dati è essenziale per salvaguardare i diritti e le libertà degli individui dell’UE. Pur riconoscendo che i miglioramenti apportati al quadro giuridico statunitense sono significativi, raccomandiamo di affrontare le preoccupazioni espresse e di fornire i chiarimenti richiesti per garantire che la decisione di adeguatezza perduri. Per lo stesso motivo, pensiamo che dopo il primo riesame della decisione di adeguatezza, i successivi riesami debbano aver luogo almeno ogni tre anni e ci impegniamo a contribuirvi”.
L’EDPB sottolinea che è necessario un attento monitoraggio per quanto riguarda l’applicazione pratica dei nuovi principi di necessità e proporzionalità introdotti. È inoltre necessaria ulteriore chiarezza per quanto riguarda la raccolta in blocco temporanea e l’ulteriore conservazione e diffusione dei dati raccolti in blocco.
L’Autorità esprime inoltre preoccupazione per la mancanza di un obbligo di autorizzazione preventiva da parte di un’autorità indipendente per la raccolta di dati in blocco ai sensi dell’ordine esecutivo 12333, nonché per la mancanza di una revisione indipendente sistematica ex post da parte di un tribunale o di un organismo equivalentemente indipendente.