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Mutuo estinto in anticipo: la Corte di giustizia tutela il diritto del consumatore al rimborso delle commissioni

Con la sentenza del 17 ottobre 2024 (Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-76/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato di un credito immobiliare, il consumatore ha diritto al rimborso parziale della commissione connessa alla concessione del credito, se non è stato informato che tale commissione non dipende dalla durata del contratto. Questo vale anche nel caso in cui la commissione sia stata pagata una tantum al momento della conclusione del contratto.

Il caso riguarda una consumatrice polacca che aveva sottoscritto un mutuo ipotecario di 360 mesi e aveva pagato una commissione relativa alla concessione del credito. Tuttavia, dopo aver rimborsato l’intero importo del mutuo 19 mesi dopo, la consumatrice ha richiesto alla banca il rimborso della parte di commissione corrispondente ai restanti 341 mesi del contratto. La banca ha rifiutato la richiesta, portando la consumatrice a rivolgersi al tribunale. Il giudice polacco, avendo dei dubbi sull’interpretazione della direttiva europea sui contratti di credito immobiliare, ha richiesto l’intervento della Corte di Giustizia.

La Corte ha ricordato che il creditore è obbligato a fornire informazioni precontrattuali al consumatore, inclusa la ripartizione dei costi, specificando se tali costi siano collegati o meno alla durata del contratto. In mancanza di tali informazioni, i costi devono essere considerati come legati alla durata del contratto e quindi soggetti a una riduzione in caso di rimborso anticipato. Nel caso in esame, la banca non ha fornito alla consumatrice queste informazioni riguardo alla commissione controversa, il che implica che tale commissione rientra nel diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito.

La Corte ha inoltre chiarito che il fatto che la commissione sia stata pagata in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto non significa automaticamente che non possa essere rimborsata in parte. Infine, la Corte ha sottolineato che il diritto dell’Unione non impone un metodo specifico per calcolare l’importo del rimborso. Spetta al giudice nazionale determinare il metodo da utilizzare, garantendo un’adeguata protezione dei consumatori.

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