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Primo avvocato generale Maciej Szpunar: un’autorità nazionale dovrebbe poter accedere ai dati dell’identità civile abbinati a indirizzi IP qualora ci sia un’indagine per sospette violazioni dei diritti d’autore commesse via Internet

Quattro associazioni per la protezione dei diritti e delle libertà su Internet (La Quadrature du Net, la Fédération des
fournisseurs d’accès à Internet associatifs, il Franciliens.net e il French Data Network) hanno presentato dinanzi al
Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) una domanda intesa all’annullamento della decisione implicita con la
quale il Primo ministro ha respinto la loro domanda di abrogazione di un decreto. Ai fini della tutela di determinate
opere intellettuali su Internet, è stato istituito un trattamento automatizzato dei dati personali. La finalità di tale trattamento consiste nel rivolgere a determinati soggetti l’avvertimento previsto nel codice della
proprietà intellettuale, il cui obiettivo è la lotta all’infrazione qualificata come «negligenza grave», consistente nel
fatto che una persona non impedisca che il suo accesso ad Internet serva a commettere atti di contraffazione.

Nelle sue conclusioni presentate, il Primo avvocato generale Maciej Szpunar, ha ritenuto che il diritto dell’Unione dovrebbe essere interpretato nel senso che: “non osta a misure che prevedano una conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, per assicurare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati online per il quali l’indirizzo IP costituisca l’unico strumento di indagine che permette di identificare la persona alla quale tale indirizzo era attribuito al momento della commissione del reato”. Così facendo, propone alla Corte un certo ripensamento della giurisprudenza relativa alle misure nazionali volte alla conservazione degli indirizzi IP interpretate alla luce del diritto dell’Unione, senza tuttavia rimettere in discussione il requisito di proporzionalità imposto per la conservazione dei dati, avuto riguardo al carattere grave dell’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

A suo avviso, una simile proposta soddisfa pienamente il requisito di proporzionalità e assicura il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

 

 

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